Di seguito, forniamo un elenco di problematiche più frequentemente rilevate dai contribuenti che ricevono avvisi di accertamento:
Qualora la quota di possesso riportata sull'avviso non corrisponda allo stato dei fatti, in quanto non considera la contitolarità dell'immobile con altre persone, il contribuente dovrà fornire una copia dell'atto notarile o, in alternativa, un'autocertificazione.
Qualora i dati catastali riportati sull'avviso di accertamento siano inesatti o incompleti e, di conseguenza, la rendita catastale risulti inesatta, le cause potrebbero derivare da:
- un’erronea attribuzione degli identificativi catastali;
- un cambiamento di destinazione d'uso dell'immobile oggetto di accertamento effettuato dal precedente proprietario e non registrato (es. variazione da abitazione a studio);
- un errore di compilazione della dichiarazione, che determina l'attribuzione di un immobile diverso da quello posseduto.
I documenti da presentare sono:
documento d'identità e atto notarile.
Se viene emesso un avviso in cui è indicato un periodo di possesso errato (ad esempio per vendita, acquisto, decesso, ecc.), il contribuente dovrà fornire l'atto notarile attestante il corretto periodo di possesso; eventualmente, può fornire la copia della dichiarazione di variazione presentata presso il competente ufficio del Comune. Chi non ha presentato la domanda può farlo "ora per allora". Occorre, inoltre, presentare un documento d’identità, la dichiarazione ICI e/o l’autocertificazione.
Qualora l'avviso si riferisca ad un immobile condominiale, dichiarato e pagato dall'amministratore del condominio, il contribuente dovrà fornire una copia della dichiarazione ICI del condominio o, in alternativa, un'autocertificazione con le copie dei versamenti effettuati dal condominio.
Qualora l'emissione dell'avviso derivi dal mancato inserimento di un versamento a saldo o in acconto, il contribuente dovrà fornire copia dei bollettini relativi all'avvenuto pagamento dell'imposta. Se l'ufficio non sarà in grado di verificare la corrispondenza della copia con un bollettino registrato, verrà richiesta l'esibizione dell'originale della ricevuta
La detrazione riconosciuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di € 103,29, da suddividere in parti uguali tra i proprietari residenti (non in base alla percentuale di possesso).
Per abitazione principale si intende l’immobile del quale il contribuente è proprietario, usufruttuario o per il quale gode di altro diritto reale e nel quale il contribuente stesso dimora e risiede abitualmente, così come previsto dall'art. 43, comma 2 del Codice Civile.
Un soggetto non può avvalersi della detrazione per più di un’abitazione.
L'ICI è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni secondo il D.Lgs. 504/92 -art. 8 comma 1.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che dovrà allegare l'idonea documentazione alla domanda.
In alternativa,il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione va presentata al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente, il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.
Per gli immobili di interesse storico o artistico, il valore si ottiene applicando i moltiplicatori stabiliti dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 504/92 alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
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