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Convenzione per l'attuazione degli adempimenti tecnici di cui alla Delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 8 del 1° febbraio 2007 e all'articolo 1, comma 336 della Legge 31 dicembre 2004, n. 311.

Consulta il testo integrale della Convenzione


Art. 1 – Oggetto della convenzione


Il Comune offre l’opportunità ai propri cittadini di poter usufruire delle competenze professionali messe a disposizione da parte degli iscritti al Collegio, in relazione alle attività di regolarizzazione catastale di cui in  premessa e riguardanti gli adempimenti da svolgere in nome e per conto dei privati interessati. Gli incarichi saranno affidati direttamente dai singoli privati ai professionisti regolarmente iscritti al Collegio e riguarderanno la predisposizione degli atti di aggiornamento catastali promossi dagli stessi, in caso di autoregolarizzazione o a seguito della notifica comunale prevista dall’art. 1, comma 336, della Legge 31 dicembre 2004, n. 331.
Su richiesta dei cittadini che intendono procedere all’autoregolarizzazione, sarà effettuata una preliminare verifica tecnica circa le effettive necessità di regolarizzazione dell’immobile.

Art. 2 – Costi delle attività professionali


Per le attività previste dalla presente convenzione, il Collegio in accordo con il Comune ha adottato dei particolari orientamenti tariffari, ai quali i geometri incaricati dovranno attenersi.
Gli onorari dovuti ai professionisti per la redazione degli atti di aggiornamento catastale, così come stabiliti con determinazione del 30 giugno 2005 del Direttore dell’Agenzia del Territorio, di cui all’allegato A, parte integrante della presente convenzione, saranno determinati applicando una riduzione del 25% rispetto alla tabella allegata alla G.U. serie generale n. 153 del 4 luglio 2005.
A titolo esemplificativo, si riportano in allegato B alcuni esempi di onorari calcolati come predetto.
L’eventuale preliminare verifica delle effettive necessità di regolarizzazione sarà gratuita.
Tutte le ulteriori attività che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’incarico dovranno essere preventivamente autorizzate dal privato interessato. Gli onorari dei geometri incaricati ai sensi della presente convenzione potranno avere, su richiesta, parere di congruità della commissione parcelle del Collegio.

Art. 3 – Attività del Collegio

Le parti convengono che il Collegio avrà cura che al professionista sia conferito dal privato interessato un apposito mandato professionale (allegato C), conforme alle condizioni economiche, di carattere preferenziale, concordate nella presente convenzione e che il mandato abbia per oggetto la predisposizione, fornitura e presentazione delle nuove denunce, o di quelle di variazione delle u.i.u. esistenti, redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Min. Fin. del 19 aprile 1994, n. 701, anche tramite l’eventuale aggiornamento della mappa catastale. Il Collegio, al fine di quanto sopra previsto, attiverà un apposito servizio informativo al cittadino tramite  una linea telefonica (numero verde) e alcune pagine dedicate sul sito internet e sul televideo regionale. L’informativa sarà relativa alla illustrazione degli adempimenti di cui all’art. 1, alla modalità di consultazione dell’elenco, articolato per municipio, dei geometri regolarmente iscritti al Collegio ed aderenti alla presente convenzione, nonché agli esempi di calcolo degli onorari spettanti al professionista.
Ai fini della migliore organizzazione delle attività e della migliore qualità del servizio ai cittadini, nonché al fine della formazione dell’elenco di cui sopra, il Collegio richiederà ai propri iscritti adesione esplicita alla presente convenzione.
Il Collegio si impegna a dare massima pubblicità e trasparenza alla presente convenzione presso i propri iscritti, attivando tutte le iniziative di carattere formativo e informativo sulla materia catastale, nonché ad applicare i provvedimenti disciplinari previsti dall’ordinamento professionale nei confronti dei professionisti che operino in modo illegittimo e che non rispettino le norme deontologiche.

Art. 4 – Attività del Comune

L’Amministrazione comunale si impegna ad inserire nelle comunicazioni indirizzate ai privati il riferimento esplicito della convenzione stipulata e la notizia che l’interessato può rivolgersi ai geometri regolarmente iscritti al Collegio al fine di provvedere all’aggiornamento catastale a condizioni economiche agevolate. La singola comunicazione comunale conterrà tutti i dati telefonici e informatici che verranno forniti dal Collegio e l’esplicito riferimento, anche ipertestuale, alla presente convenzione e agli esempi di applicazione della stessa.

Art. 5 – Monitoraggio

Ai fini di un monitoraggio dell’applicazione della presente convenzione viene costituita una commissione composta da un membro esperto nella materia catastale nominato dal Collegio e da un membro del Comune di Roma. Su esplicita richiesta, la commissione potrà essere estesa anche ad un membro dell’Agenzia del Territorio.
La stessa commissione potrà esprimere indirizzi su criteri generali per lo svolgimento delle attività in oggetto e/o su fattispecie concrete che dovessero emergere in sede di applicazione della presente convenzione.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) a tempo indeterminato, ma ciascun contraente può recedere da essa per iscritto con preavviso di almeno sei mesi. Le parti si riservano la verifica della stessa decorso un anno dalla stipula della presente.

Art. 7 – Estensione della convenzione


La presente convenzione è estensibile ad altri Ordini o Collegi professionali, alle medesime condizioni.
Il Collegio Provinciale dei  Geometri di Roma si farà parte attiva nel verificare le disponibilità in tal senso.
In caso di estensione, la commissione di cui al precedente art. 5 sarà anch’essa estesa ad un membro esperto nella materia catastale nominato dall’Ordine o Collegio professionale con cui sarà stata sottoscritta convenzione.

 

NB: Le tariffe indicate negli esempi dell'allegato B sono al netto di IVA, e ai costi professionali indicati va aggiunto l'importo di €50,00, su ogni DOCFA presentato, per diritti catastali.

 




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